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Esame di Stato per Ingegnere

L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere è stato riformato dal d.p.r. 5 giugno 2001, n.328, che modifica i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove.Ai sensi dell' art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale del 30/03/2012 che ha indetto gli Esami di Stato per l'abilitazione per l'anno 2012, I LAUREATI DI ORDINAMENTI PREVIGENTI ALLA LEGGE 509/99, sosterranno anch'essi le prove dell'Esame di Stato nuovo, previsto dal DPR 328/2001.I laureati di ordinamnto previgente dovranno scegliere nella domanda di ammissione per quale settore A sostenere le prove.

Entrare nella pagina corrispondente al tipo di laurea

Nuovo Ordinamento - Sezione A
Per i laureati con laurea specialistica di 2° livello (biennale o a ciclo unico) o magistrale, e laureati di ordinamenti previgenti alla legge 509/99.

Nuovo Ordinamento - Sezione B
Per i laureati con laurea di 1° livello o diploma universitario (triennale).


COMMISSIONI ESAMINATRICI
I candidati vengono suddivisi su 2 Commissioni, a cui afferiscono i diversi rami di ingegneria.

La composizione delle Commissioni per l'anno 2012 e la suddivisione dei corsi di laurea per ogni Commissione verranno pubblicati successivamente, in seguito all'emanazione del decreto di nomina ministeriale. 

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I certificati di abilitazione si rilasciano su richiesta (modulo nella pagina di apertura). Si ricorda che la maggior parte degli Albi professionali accetta, per l'iscrizione, l'autocertificazione del conseguimento dell'abilitazione, pertanto gli abilitati non sono obbligati a richiedere il certificato sostitutivo del Diploma di abilitazione 

 


 
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